Caratteri più chiari e grandi, presenza di sostanza che producano allergie e intolleranze; ma non mancano le polemiche.
I cittadini europei vedono i risultati di anni di lavoro per migliorare le regole di etichettatura delle derrate alimentari.
Caratteri più chiari e grandi (dimensione minima di almeno 1,2 millimetri o 0,9 nel caso di confezioni piccole), nome e indirizzo di chi ha fatto o commercializzato il prodotto, indicazione delle eventuali sostanze contenute che procurano intolleranze. E' entrato in vigore sabato 13 anche in Italia il regolamento comunitario 1169/2011 per quanto riguarda le etichette dei prodotti alimentari, una norma che - secondo alcuni - danneggia i piccoli produttori e in particolare i prodotti di nicchia e di alta qualità italiani; è polemica infatti sull’eliminazione dell’obbligo di riportare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento della merce.
«Ciò che serve, invece, è indicare sulle confezioni dei prodotti alimentari la provenienza delle materie prime, per tutelare le produzioni italiane e far sapere ai consumatori da dove vengono i cibi che si mettono in tavola», ha dichiarato il presidente del Codacons Carlo Rienzi.
Ecco le principali novità introdotte riguardanti l'olio extra vergine di oliva:
tabella nutrizionale: gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione.
Leggibilità e chiarezza: per la prima volta in assoluto viene definita la dimensione minima dei caratteri tipografici delle etichette, che devono essere di almeno 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Questo per rendere più agevole la lettura anche da parte della popolazione anziana, in costante crescita nel bilancio demografico europeo. Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.
Scadenza: la data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.
Allergeni: le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze devono essere evidenziate con più chiarezza nella lista degli ingredienti usando accorgimenti grafici. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite adeguati supporti, ben visibili alla clientela. Fatto, quest’ultimo, che ha suscitato malumori fra gli esercenti. In difesa delle nuove norme si schierano alcune associazioni dei consumatori, come l’Adoc: “Non comprendiamo le reazioni negative degli esercenti – spiega il presidente Lamberto Santini – è sicuramente più sconveniente sostenere i costi e le responsabilità per le cure dei soggetti con shock anafilattico che cambiare i menu”. Contrario invece il Codacons: “Ci sarà il caos nel settore della ristorazione – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Riscrivere i menu comporterà inevitabili costi per gli esercenti, che con ogni probabilità verranno scaricati sui consumatori”.
Scompare la scritta ‘oli vegetali’: non è più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la dicitura generica di “oli vegetali”, l’utilizzo di grassi tropicali a basso costo. Va quindi indicata con precisione la natura dell’olio usato nella lista ingredienti. Così, ‘olio di oliva’, ‘olio di semi di girasole’, ‘olio di palma’, dovranno essere elencati in etichetta in modo trasparente. Chi usa olio extravergine di oliva potrà ben evidenziarlo in etichetta. Inoltre, se gli oli o i grassi adoperati sono stati idrogenati, è obbligatorio apporre la dicitura “totalmente o parzialmente idrogenato”, a seconda dei casi.
Indirizzo del produttore: viene introdotto un requisito importante: la sede “dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto” (in pratica il produttore) dovrà essere indicata non più con il solo riferimento a un comune di appartenenza ad accompagnare il marchio commerciale, bensì anche con l’indirizzo completo di numero civico. Facciamo un esempio: sul pacchetto di pasta io troverò l’indirizzo della sede legale del marchio che lo produce.
Stato fisico del prodotto: dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo, non sarà possibile rifugiarsi -nemmeno nella lista ingredienti- dietro termini come “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
Sostituzione di ingredienti normalmente attesi: nel caso di alimenti che contengono, nella propria ricetta produttiva, ingredienti sostitutivi rispetto a quelli che il consumatore ragionevolmente si attende, questi devono essere resi ben visibili a fianco del nome del prodotto, in caratteri simili a quelle del nome dell’alimento.